
Quando scatta e a quanto ammonta la sanzione per violazione del divieto; perché può essere ripetuta se il parcheggio si protrae per più giorni; cosa succede se si occupa lo scivolo riservato ai disabili.
Un nostro elettore ha ricevuto una multa per violazione del divieto di sosta sul marciapiede in una strada di una grande città, nel centro urbano, e ci chiede se questa infrazione è punita diversamente e più gravemente rispetto al divieto di sosta comune.
Ci segnala anche la compresenza di due diverse norme del Codice della Strada: l’articolo 7,comma 15 e l’articolo 158 comma 7, che apparentemente si accavallano perché sembrano punire – in modo diverso – la medesima condotta; vorrebbe sapere quale delle due è applicabile al caso di specie.
Tutti sanno che la sosta sui marciapiedi è vietata, ma molti non conoscono la sanzione, almeno fino a quando non gli arriva il verbale notificato. In realtà la confusione degli automobilisti, e dei motociclisti, nasce dal fatto che l’ammontare della sanzione dipende dal tipo di veicolo parcheggiato sul marciapiede. In questo articolo ti spiegheremo tutto ciò che serve sapere se incorri in questa violazione.
Divieto di sosta sui marciapiedi: normativa
Il Codice della strada, al comma 33 dell’articolo 3, definisce il marciapiede come «quella parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni».
L’articolo 158 del Codice della strada sancisce il divieto di sosta, ed anche di semplice fermata, sui marciapiedi, salvo diverse segnalazioni, orizzontali (cioè le strisce) e verticali (i cartelli) che la consentano in determinati tratti.
Il marciapiede, infatti, è una parte della strada riservata al transito pedonale, che non può e non deve essere ostacolato dalla presenza di veicoli, neppure se il loro ingombro è minimo: si pensi ad un ciclomotore, o a un monopattino, che probabilmente, se ben accostati al margine laterale, lasciano un sufficiente spazio per poter passare a piedi. Questo è consentito ove i marciapiedi mancano, ma non sulle strade ove essi sono presenti.
L’infrazione sussiste anche se il veicolo è parcheggiato soltanto parzialmente sul marciapiede (ad esempio, un’autovettura che lo occupa con la parte anteriore, o, se posizionata lateralmente e in modo parallelo al marciapiede stesso, con due ruote su quattro).
Sosta vietata sul marciapiede: sanzione
Il tipo di veicolo che parcheggia abusivamente – e dunque in divieto di sosta – sul marciapiede influisce parecchio sull’ammontare della sanzione, che va:
- • da 41 a 168 euro per i ciclomotori ed i motoveicoli a due ruote;
- • da 87 a 344 per tutti i restanti veicoli (autovetture, camper, autocarri, ecc.).
In entrambi i casi, è ammesso il pagamento in misura ridotta, con lo sconto del 30% sul minimo edittale, entro 5 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla data di notifica del verbale, nei casi di contestazione differita. La norma di riferimento è l’articolo 202 del Codice della strada.
Sosta sul marciapiede per più di un giorno: conseguenze
Attenzione: se la sosta si protrae per più di un giorno di calendario (che va dalle ore 00,00 alle 24,00), si applica una ulteriore sanzione dello stesso importo: lo prevede espressamente l’ultimo comma dell’articolo 158 del Codice della strada. In pratica, si riceve un ulteriore verbale per ogni giorno ulteriore di durata della sosta non consentita. Perciò, ad esempio, se lasci il tuo ciclomotore parcheggiato su un marciapiede per tre giorni consecutivi, potresti ricevere una multa triplicata.
L’articolo 7, comma 15, del Codice della strada (menzionato dal lettore che ci ha posto il quesito iniziale) si applica ai divieti di sosta, ed alle altre regolamentazioni della circolazione, adottate nei centri abitati. La norma stabilisce che: «Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le 24 ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di 24 ore, per il quale si protrae la violazione».
Nel nostro caso, in considerazione del fatto che la sosta sui marciapiedi è sempre vietata «salvo diversa segnalazione» (quindi le autorità locali preposte alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati non debbono prevedere tale divieto, ma semmai possono derogarvi, consentendo la sosta sui marciapiedi in determinati tratti), ed inoltre per il principio di specialità, in base al quale la norma più specifica prevale su quella più generale, si applica la norma apposita, che è l’articolo 158 più volte menzionato, e che comunque non contiene una previsione totalmente difforme da quella poc’anzi richiamata se non per il fatto che essa fa riferimento alle 24 ore di sosta vietata, mentre quella applicabile alla sosta sul marciapiede richiama i giorni di calendario, che potrebbero non coincidere con le 24 ore.
Ad esempio, chi lascia il motorino parcheggiato su un marciapiede alle 23,50 e lo riprende alle 00,30 potrebbe subire due distinte sanzioni, una per il giorno precedente e l’altra relativa al giorno seguente, mentre se avesse commesso una violazione a un altro tipo di divieto di sosta imposto dal Comune nel centro abitato potrebbe ricevere la seconda multa soltanto dalle 23,51 del giorno successivo, quindi dopo che sono trascorse 24 ore complete dalla prima infrazione.
È interessante notare che la sanzione prevista per il divieto di sosta sui marciapiedi è più severa rispetto a quella applicabile in altre ipotesi di divieto di sosta previste dall’articolo 158 del Codice della strada, per le quali si applica “soltanto” una sanzione amministrativa da 25 a 100 euro per i ciclomotori ed i veicoli a due ruote e da 42 a 173 per gli altri tipi di veicoli; mentre per la violazione della sosta limitata o regolamentata in base a determinate zone ed orari la sanzione irrogata ai sensi dell’articolo 7 del Codice va da 26 a 102 euro (senza distinzione per tipo di veicolo) ed è applicata, anziché sulla base dell’arco delle 24 ore, «per ogni periodo per il quale si protrae la violazione».
Ad esempio, se la sosta è consentita soltanto dalle ore 14 alle 17, chi ha parcheggiato dalle ore 13 alle 19 riceverà la doppia multa avendo commesso un’infrazione per ciascuno dei due distinti divieti di fascia oraria.
Sosta su scivolo riservato ai disabili
Chi sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone disabili, e in corrispondenza dei relativi “scivoli” che dai marciapiedi immettono sulla carreggiata, è punito con una sanzione più pesante di quella del divieto di sosta ordinario sui marciapiedi, che precisamente va da 80 a 328 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 165 a 660 euro per gli altri veicoli.
Pertanto se sosti abusivamente in una parte del marciapiede che – come dice il Codice della strada – si trova «in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata» e questi percorsi vengono utilizzati dai veicoli appartenenti a persone diversamente abili, e dotate degli appositi spazi di parcheggio contrassegnati, potresti subire questa sanzione più elevata.
Inoltre in questi casi è prevista anche la rimozione forzata del veicolo, ai sensi dell’articolo 159, comma 1, lettera b), del codice della strada, quindi potrebbero esserci ulteriori spese da pagare per il recupero e la custodia del mezzo nel centro ove è stato ricoverato.
Sosta sul marciapiede: decurtazione punti patente
La violazione del divieto di sosta sul marciapiede comporta la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida del conducente.
Nei casi di contestazione differita della violazione – cioè quando si riceve il verbale con notifica della lettera raccomandata a casa, o mediante Pec per imprenditori, professionisti e altri soggetti dotati di domicilio digitale e che hanno richiesto di ricevere le comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni con tale modalità – occorre comunicare, entro 60 giorni dalla ricezione del verbale, il nominativo del conducente al momento dell’infrazione, e questo vale anche nei casi in cui tale soggetto coincide con l’intestatario del veicolo.
Chi non effettua la comunicazione (magari per evitare la decurtazione dei punti sulla patente) senza un «giustificato motivo» è passibile di una ulteriore sanzione, prevista dall’articolo 126 bis del Codice della strada, che va da 291 a 1.166 euro.
Multa per sosta sul marciapiede: contestazione
Ti spieghiamo come difenderti dalla pesante sanzione sopra citata nell’articolo “Multa per omessa comunicazione dati conducente: cosa fare?“.
Per sapere quando e come puoi contestare il verbale – ad esempio perché è stato redatto dagli ausiliari del traffico, i cosiddetti “vigilini”, anziché dagli agenti della polizia locale, o per altri motivi formali e sostanziali – leggi la guida: “Contestare multa parcheggio marciapiede”